7. TARSU (Fino all'annualità 2012)

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione

 

La modulistica viene messa a disposizione dei contribuenti. I files sono in formato Pdf e i modelli di maggior utilizzo sono stati realizzati con il campo modulo dando la possibilità della compilazione da parte dell'utente. Il contribuente può dunque compilare direttamente il modello, stamparlo, firmarlo e portarlo/inviarlo al protocollo generale dell' Ente.

 

 

Modalità di presentazione

 

Sgravi e rimborsi relativi alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Ta.R.S.U.).

Per ottenere il rimborso o lo sgravio il contribuente deve presentare richiesta su appositi modelli prestampati reperibili presso lo Sportello Equità e catasto.

La richiesta deve essere presentata entro i seguenti termini: 
1. in caso di sgravio del tributo: 
a. entro l'ultima data utile per il pagamento come indicata nell'avviso di pagamento;
b. entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale.

2. in caso di rimborso del tributo: 
entro e non oltre 5 anni dalla data del pagamento del tributo.

Nel caso in cui la tassa sia stata pagata in misura superiore a quella dovuta, si ha diritto al rimborso o allo sgravio. Lo Sportello tributi provvede a risarcire il contribuente della somma non dovuta:

  • tramite il rimborso, quando sia già stato effettuato il pagamento dell'avviso di pagamento o della cartella esattoriale
  • tramite lo sgravio, quando il pagamento non sia ancora avvenuto.

Si procede al rimborso o al discarico nei seguenti casi:

  1. Denuncia di cessazione presentata regolarmente (ossia entro l'anno in cui è avvenuta la cessazione) ma non registrata in fase di compilazione del ruolo.
    Esempio: il ruolo relativo all'anno 2005 viene elaborato nel mese di maggio e vengono stampate e spediti gli avvisi di pagamento per l'anno 2005; il Sig. Rossi Mario cessa l'occupazione dei locali dove abita nel mese di luglio presentando a fine mese la denuncia di cessazione. La cartella che arriverà al Sig. Rossi sarà, chiaramente, comprensiva dell'intero anno. In tal caso occorre che il contribuente, prima di procedere al versamento della tassa, si presenti allo Sportello Equità e catasto con l'avviso di pagamento.
  2. 2. Omessa o tardiva denuncia di cessazione (ossia quando la denuncia non viene presentata o viene presentata tardivamente) quando il contribuente dimostri di aver effettivamente cessato l'occupazione o detenzione dei locali o aree ovvero risulti certo che la tassa è stata pagata da altri.
    In tali casi il rimborso o sgravio spetta dall'anno successivo a quello di effettiva cessazione dell'occupazione/detenzione dei locali/aree purché, entro 6 mesi dalla notifica del ruolo venga presentata denuncia di cessazione (art.75 comma 2° D.lgs. 507/93)
  3. Avvisi di accertamento rettificati o annullati d'ufficio o in seguito a sentenza della Commissione Tributaria Provinciale.
    In tali casi l'Ufficio provvede al rimborso o allo sgravio entro 180 giorni.

 

Accertamenti e sanzioni

Il comune provvede costantemente alla verifica e agli accertamenti relativi alla tassa Rifiuti con emissione di avvisi di accertamento qualora emergano situazioni non veritiere. Tali avvisi di accertamento T.A.R.S.U. possono essere notificati nei seguenti casi:

  • non sia stata presentata denuncia - originaria o di variazione - ovvero quando sia stata presentata oltre i termini (avviso di accertamento per omessa denuncia)
  • qualora sia stata presentata denuncia, quando i dati in essa contenuti non siano risultati corretti in fase di controllo (avviso di accertamento per infedele denuncia).

L'avviso di accertamento contiene i dati identificativi del contribuente e dei locali o aree oggetto di omessa o infedele denuncia. 
Deve, inoltre, riportare:

  • le distinte annualità cui l'accertamento si riferisce
  • la superficie (in caso di omessa denuncia) o maggiore superficie (in caso di denuncia infedele) accertata
  • la tariffa applicata
  • l'importo di quanto si sarebbe dovuto versare (superficie o maggiore superficie x tariffa)
  • l'importo della sanzione per omessa denuncia (pari al 100% di quanto dovuto. Minimo € 51,64)
  • per denuncia infedele (pari al 50% di quanto dovuto) l'importo della sanzione per omesso o infedele pagamento
  • addizionali di legge (attualmente pari al 15.00% di quanto dovuto)


Sul totale dell'importo dell'avviso di accertamento devono, inoltre, essere applicati gli interessi previsti dalla legge a decorrere dalla data di decorrenza della tassazione e fino alla data dell'avviso di accertamento emesso.

A seguito del disposto del comma 161 della Legge n. 296 del 27.12.2006 i termini entro cui il comune deve provvedere all'emissione degli avvisi di accertamento a pena di decadenza sono stati uniformati a partire dal 2007 per entrambe le tipologia sanzionate. Il comune deve notificare gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Quando si riceve un avviso di accertamento è necessario rivolgersi al comune solo se l'atto non risulta corretto o presenta degli errori (di persona, o di superfici, di data, ecc.). Nel caso oltre a recarsi di persona in comune si può inoltrare richiesta di revisione del provvedimento adeguatamente documentata. La definizione agevolata prevede che, se entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento si aderisce a quanto in esso contenuto con il pagamento di quanto richiesto, la sanzione per infedele od omessa denuncia è ridotta ad un terzo.

 

E' possibile anche relativamente agli avvisi di accertamento Tarsu effettuare il versamento (alternativamente all'utilizzo dell'allegato bollettino) con il modello F24. Il contribuente  DEVE poi presentare copia dell' F24 versato(anche inviandola via fax o mail) .

I codici da riportare nel modello di pagamento unificato sono i seguenti:

Codice ente/codice comune  H769;

Codici Tributo         3920 (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani);

Codici Tributo         3921 (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani-Interessi);

Codici Tributo         3922 (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani-Sanzioni);

 

N.B. Resta ferma la possibilità di proporre ricorso alle Commissioni Tributarie competenti.

 

Attenzione!

Qualora quanto richiesto non venga pagato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso, si procederà al suo recupero coattivo. Nel quale caso la sanzioni verrà riscossa per l'importo complessivamente dovuto e senza riduzioni.

 

Costi e validità

 
 

Tempi di risposta

 

Sgravi e rimborsi relativi alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Ta.R.S.U.): 180 giorni dalla richiesta di rimborso (l'istanza di rimborso va presentata entro 5 anni dal giorno del versamento)

 

 

Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).

 

Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).

 

Note aggiuntive

 
 

Normativa di riferimento

 
 

Modulistica