Art. 20 - Deleghe ed incarichi
- Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l 'esercizio delle proprie
attribuzioni.
- Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei
termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che
restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
- Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile
dell'Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
- La delega può essere permanente o temporanea,generale in ordine a determinate
materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.Le materie oggetto della
delega sindacale di carattere generale sono individuate per settori omogenei, avendo
presenti i settori in cui si articola l'organizzazione amministrativa del Comune.
- L'atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l'oggetto, la materia,gli eventuali
limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali
in base ai quali deve essere esercitata.
- La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco
- anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e
competenze senza alcuna limitazione.
- La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo
relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza
esterna.
- La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna
specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse
dell'Amministrazione.
- Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.
- Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri l'incarico di svolgere attività di
istruzione e studio di determinati problemi, programmi e progetti o di curare determinate
questioni nell'interesse dell'Amministrazione.
- Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di
un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia
esterna.
- Non è consentita la mera delega di firma.