Art. 66 - Termini del procedimento
- Tutti i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad un'istanza o che debbono essere
iniziati d'ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso.
- Il termine per l'adozione dell'atto finale, salvo diversa statuizione regolamentare, è di trenta
giorni, decorrenti dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il
procedimento è ad istanza di parte.
- Fino all'approvazione del regolamento il termine per l'adozione dell'atto finale si intende di
novanta giorni.