Art. 66 - Termini del procedimento

 
  1. Tutti i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad un'istanza o che debbono essere iniziati d'ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso.
  2. Il termine per l'adozione dell'atto finale, salvo diversa statuizione regolamentare, è di trenta giorni, decorrenti dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad istanza di parte.
  3. Fino all'approvazione del regolamento il termine per l'adozione dell'atto finale si intende di novanta giorni.