Art. 26 - Organismi di partecipazione dei cittadini
- Il comune promuove la costituzione di un organismo di partecipazione, con finalità generali,
alle attività del Consiglio e della Giunta. L'organismo è composto dall'assemblea dei
rappresentanti delle diverse associazioni presenti ed operanti nel territorio, che chiedano di
parteciparvi secondo i criteri stabiliti da apposito regolamento.
- Apposito regolamento disciplina l'elezione, la composizione, il funzionamento e i rapporti con
il Consiglio Comunale di tale organismo, nel rispetto dei principi della autogestione, della
pariteticità dei rappresentanti e del carattere permanente dell'assemblea.
- Il Sindaco è tenuto a comunicare a tale organismo nelle stesse forme previste per le
comunicazioni ai consiglieri e agli assessori, l'ordine del giorno all'esame del Consiglio o della
Giunta.
- L'organismo di partecipazione ha il diritto di assumere tutte le informazioni sullo stato degli
atti, di intervenire nei procedimenti che lo interessano e di fornire autonomamente proposte,
pareri, suggerimenti, rilievi tendenti a conseguire una migliore amministrazione degli interessi
locali con le modalità previste dal comma 2 del successivo articolo 27. Ha inoltre il potere di
proporre al Consiglio la nomina del difensore civico designando i candidati. La proposta non è
da ritenersi vincolante ai fini delle decisioni del Consiglio Comunale.
- Il Comune promuove altresì:
a. consigli comunali aperti;
b. organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche su base di
quartiere e di frazione;
c. il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione di quartiere o di
frazione;
d. le assemblee di quartiere e di zona sulle principali questioni sottoposte all'esame
degli organi comunali;
e. lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo a disposizione dei cittadini,
gruppi e organismi sociali che ne facciano richiesta, sedi ed altre strutture o spazi
idonei;
f. la costituzione di consulte sulle varie tematiche della vita sociale.