Art. 37 - Revisione economica e finanziaria
- Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori
composto da tre membri.
- I componenti del collegio sono scelti ai sensi dell'art. 234, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
Ad essi si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del codice
civile. Durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili
per una sola volta.
- I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, possono depositare
proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali. Hanno facoltà di partecipare senza diritto
di voto alle sedute del Consiglio e della Giunta.
- Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di
indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla
regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di
deliberazione consiliare del conto consuntivo.
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- Il collegio dei revisori esercita altresì, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità,
la revisione della contabilità economica. La relazione di cui al comma precedente è corredata di
una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore
efficienza, efficacia, produttività ed economicità della gestione. A tal fine il collegio può
chiedere alla Giunta che vengano effettuate specifiche rilevazioni e verifiche attraverso il
controllo di gestione.
- I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la
diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne
riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.
- Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del collegio e può attribuire allo stesso
ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonchè di supporto
all'attività degli organi amministrativi dell'ente.