Art. 45 - Incarichi a tempo determinato
- Il Sindaco può provvede alla copertura di posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di
qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, con incarichi professionali, mediante contratti
a tempo determinato o, eccezionalmente e con specifica motivazione, di diritto privato.
- I contratti, stipulati unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale e culturale, e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali
richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, hanno durata non superiore al mandato
elettivo del Sindaco.
- Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi
Nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali, può essere integrato, con
provvedimento motivato delle Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla
specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità
del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il
trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta
correlazione con il bilancio dell'Ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del
personale.
- Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le
incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente
posizione funzionale, nonché, salva diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di
lavoro, al congedo ed al divieto di percepire indennità.