Giornata formativa sull'assegno d'inclusione sociale ADI - Giovedì 18 Gennaio 2024

 

Giovedì 18 Gennaio 2024 dalle ore 9.30 alle ore 13.00 c/o l'auditorium Comunale di San Benedetto del Tronto "G. Tebaldini" si terrà un'incontro  formativo sulla nuova misura nazionale di contrasto alla povertà, l’Assegno di Inclusione (ADI) destinato alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli, attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024 dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Evento accreditato per il rilascio di crediti formativi in favore degli assistenti sociali presenti all’incontro.

 

Programma dell'incontro:

ore 9.30 Saluti Istituzionali
ore 9.45 Introduce: Maria Simona Marconi, Coordinatrice ATS 21
ore 10.00 Relazione tecnica: Alessandro Ciglieri
ore 12.00 Laboratorio ADI
Confronto tra operatori inter istituzionali del sociale, della sanità, delle politiche attive del lavoro, dell’istruzione adulti, della giustizia, del terzo settore, degli Enti di patronato, dei Caf.


Con la partecipazione della Dott.sa Annina Brunozzi
Responsabile Ufficio relazioni esterne
sede provinciale INPS Ascoli Piceno


Evento trasmesso in diretta sul canale YouTube TW
Puoi partecipare al dibattito al link:
https://meet.goto.com/AlessandroCiglieri/laboratorio-adi

 
 
 

Sono riportate alcune informazione sintetiche sull'assegno d'inclusione:

l' ADI (Assegno di Inclusione) è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei nuclei familiari con componenti con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età, ovvero dei componenti in condizione di svantaggio di seguito elencate e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione quali:

a. persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari ai sensi degli articoli 26 e 33 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;

b. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilita' fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

c. persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari, ai sensi degli articoli 28 e 35, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

d. persone vittime di tratta, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 «Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime», in carico ai servizi sociali o socio-sanitari; e. persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera r), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in presenza di un provvedimento dell'Autorita' giudiziaria ovvero dell'inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio; f. persone ex detenute, definite svantaggiate ai sensi dell'art. 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno in carico agli Uffici per l'esecuzione penale esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 48 del 2023; g. persone individuate come portatrici di specifiche fragilita' sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all'art. 22, comma 2, lettera g) della legge n. 328 del 2000, in carico ai servizi sociali; h. persone senza dimora iscritte nel registro di cui all'art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versano in una condizione di poverta' tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, come definite all'art. 2, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 2017, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo settore; ovvero persone, iscritte all'anagrafe della popolazione residente, in condizione di poverta' estrema e senza dimora, definite tali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale 30 dicembre 2021 di approvazione del Piano poverta', in quanto: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; che siano in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo settore; i. neomaggiorenni, di eta' compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorita' giudiziaria che li abbia collocati in comunita' residenziali o in affido etero-familiare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di poverta' ed esclusione sociale in attuazione dell'art. 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in carico ai servizi sociali o sociosanitari.

 

Si specifica che la condizione di svantaggio è strettamente legata agli obiettivi e alla durata degli interventi e dei servizi previsti nel percorso di accompagnamento verso l’autonomia o del progetto di assistenza individuale, nell’ambito della presa in carico sociale o socio-sanitaria. La condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari certificate dalle Pubbliche Amministrazioni devono sussistere prima della presentazione della domanda ADI.

La Pubblica Amministrazione dovrà poi validare la presa in carico tramite le modalità previste dalla normativa.

 

I richiedenti devono possedere, per tutta la durata del beneficio, anche i requisiti economici, di cittadinanza, di soggiorno e residenza previsti dalla normativa.

 

Le sanzioni nei confronti dei beneficiari ADI sono previste dall’art. 8 del DL 48/2023, a titolo informativo si riporta il comma 1 della citata normativa “Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico di cui all'articolo 3, ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, e' punito con la reclusione da due a sei anni.”

 

Quando e come presentare domanda? L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni richieste. La richiesta può essere presentata, altresì, presso i patronati e i centri di assistenza fiscale (CAF).

Per ricevere il beneficio economico il richiedente deve iscriversi presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale.

Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione da parte del richiedente del patto di attivazione digitale.

Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto digitale (PAD) i beneficiari sono convocati o, in assenza di convocazione, devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali al fine di consentire la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare. I componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione sono tenuti a aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa.

 

 

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